
Ministero dell'Interno
Ministero della Pubblica Istruzione
Seminario Nazionale per la diffusione della cultura
della protezione civile nella scuola dell'obbligo
Il rischio industriale e nucleare
Indice
Ing. Renato Riggio
Laboratorio Difesa Atomica del Centro Studi ed Esperienze
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
INTRODUZIONE
L'uomo ha sempre cercato di migliorare il proprio standard di vita, ma ogni tappa dello sviluppo tecnologico è contraddistinta da un rischio associato, implicito in ogni attività umana. Occorre che questo rimanga entro limiti tollerabili affinché lo sviluppo tecnologico porti un beneficio e non un danno all'umanità.
1. Il rischio
L’analisi del rischio si propone di individuare gli eventi pericolosi e di stimarne quantitativamente la probabilità e le conseguenze.
L’analisi del rischio non contiene a priori elementi di giudizio sull’accettabilità del rischio: questa è infatti una scelta che deve essere operata al livello politico.
1.1 Rischio collettivo e rischio individuale
Il rischio è una misura della probabilità e delle conseguenze di un evento avverso; è opportuno tuttavia distinguere il concetto di rischio collettivo e rischio individuale.
Il rischio collettivo (sociale) è una combinazione della probabilità dell’incidente e della gravità delle sue conseguenze complessive: il rischio per la collettività è espresso dal numero medio di persone che possono subire un danno (ad esempio la morte) come conseguenza di un singolo evento di un dato tipo, e dalla probabilità che tale evento ha di verificarsi. Per esempio se in una nazione si verificano 100 esplosioni di gas per uso domestico all’anno, e le conseguenze mortali associate ad esse sono mediamente di 1 morto ogni dieci esplosioni, il rischio per la collettività è di 10 morti all’anno.
Il rischio individuale è invece la probabilità che l’individuo singolo ha di subire un danno come conseguenza di tutti gli eventi di un dato tipo. Con riferimento all’esempio precedente, supponendo che nella nazione vi siano 50 milioni di abitanti, tutti parimenti esposti, il rischio individuale associato alle esplosioni di gas è di 10/(50x106)=2x10-7 eventi anno (2 morti all’anno ogni 10 milioni di abitanti). Il rischio individuale rappresenta l’aumento della probabilità di morte, per il singolo, legato al verificarsi di un certo evento.
2. Accettabilità del rischio
L’espressione "rischio accettabile" può essere impropria o fuorviante: "ciò che è accettabile consiste in una attività che sia giustificata per la prevalenza dei benefici attesi sui rischi connessi"; nessun rischio è accettabile o accettato di per sé se non nella prospettiva del beneficio che si riceve dalla attività intrapresa.
Nell’ambito di impianti accettabili con il suddetto criterio si applica comunque il principio ALARA.
Il problema della definizione dei livelli di accettabilità dei rischi nonché della loro reale accettazione può essere affrontato usando metodi tecnicamente avanzati che vanno però considerati solo come un mezzo per facilitare le decisioni.
Essi presentano infatti una serie di incertezze, nei risultati, derivanti dalla metodologia stessa, dall’imprecisione dei dati in ingresso, dalla difficoltà intrinseca di tradurre il concetto di rischio in valori numerici, dalla difficoltà di attribuire pesi diversi a diversi tipi di conseguenze di un incidente.
Riguardo alla possibilità di accettazione da parte della collettività è anche necessario dedicare particolare impegno all’opera di informazione e sensibilizzazione sia di chi ha il potere decisionale a livello politico sia della pubblica opinione.
Il rischio individuale accettabile può essere definito tenendo conto del tasso di mortalità per cause naturali in soggetti giovani, dell’ordine di 10-4 per anno ed assumendo che un’attività industriale possa incrementare questo livello di base minimo comunque ineliminabile al massimo di una prefissata frazione percentuale. Assumendo per esempio per quest’ultima l’1%, il limite di accettabilità risulta quindi pari a 10-6 eventi letali anno.
Risulta invece più complesso e in una certa misura aleatorio stabilire dei limiti di accettabilità per il rischio sociale: non sembra infatti che si possa condurre un paragone diretto con rischi naturalmente accettabili ed accettati.
Il massimo livello di rischio individuale accettato per il caso di installazioni industriali a rischio di incidente rilevante esistenti è fissato pari a 10-5 eventi letali anno per quelle esistenti mentre per quelle in fase di progetto (nuove) 10-6. Questo ha un riflesso diretto nella pianificazione del territorio nelle zone circostanti gli impianti: non è infatti consentita la costruzione di edifici residenziali nelle suddette aree in cui sono posti in essere rischi individuali che superano la soglia prefissata.
Quanto al rischio sociale accettato questo è definito in 10-3/N2 (N = numero di morti per evento incidentale), tale soglia vale sia per le installazioni esistenti che per quelle in progettazione; il valore di soglia può essere innalzato qualora ritenuto necessario.
In tale criterio si tiene conto del fatto che l’opinione pubblica tende ad accettare con maggiore ritrosia eventi incidentali che comportino un elevato numero di vittime indipendentemente dalla (bassa) probabilità di accadimento (fig.1).

RISCHIO INDUSTRIALE
Il quadro istituzionale e normativo
Dal 3 febbraio 1999, la Direttiva 96/82/CE rappresenta la normativa di riferimento per le attività industriali a rischio, e sostituisce la Direttiva 82/501/CEE (meglio conosciuta come Direttiva Seveso), che precedentemente disciplinava la materia
I principi e gli obiettivi della Direttiva 96/82/CE si possono cosi riassumere:
1.Costituiscono obblighi di chi gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto:
2. Costituiscono compiti dell'Autorità amministrativa:
In particolare in ordine alle politiche dell'informazione contenute nella Direttiva 96/82/CE, si riportano testualmente di seguito gli artt. 12 e 13 riguardanti rispettivamente il "controllo dell'urbanizzazione" le informazioni sulle misure di sicurezza".
Direttiva 96/82/CE - Art. 12
Controllo dell'urbanizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma dei paragrafo l. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono prese le decisioni in materia, sia disponibile un parere tecnico sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio dei caso specifico o su criteri generali.
Direttiva 96182/CE - Art. 13
Informazioni sulle misure di sicurezza
- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
- modifiche, ai sensi dell'articolo 10, di stabilimenti esistenti, quando tali modifiche non soggette alle disposizioni in materia di pianificazione dei territorio previste dalla presente direttiva;
- creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.
Allegato V
Informazioni da comunicare alla popolazione (articolo 13, paragrafo 1)
Il quadro normativo nazionale
Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, attuazione della Direttiva 82/501/CEE, risulta oramai superato poiché abrogato dal Decreto Legislativo n. 334 dei 17/08/1999, "Attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 228 dei 28/09/1999.
Il quadro normativo italiano, fermi restando i vincoli posti dalla Comunità Europea, risulta quindi in una fase di sostanziale rinnovamento e di ulteriore specializzazione. Servendoci degli elementi al momento a nostra disposizione (Circolare dei Ministero dell'Ambiente n. 2433/97/SIAR dei 23/07/1997 in attuazione della legge n. 137/97) e degli atti di indirizzo emanati dalla comunità europea, analizzando il quadro normativo in materia di informazione della popolazione da un punto di vista delle competenze, possiamo affermare che sono tre i soggetti i quali, a vario titolo, intervengono in tale ambito: il Dipartimento della Protezione Civile (in trasformazione in Agenzia Nazionale di Protezione Civile), i Prefetti ed i Sindaci.
Competenze dei Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
Sulla base dell'art. 4 della legge n. 225/92, istitutiva dei Servizio nazionale della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile deve predisporre:
- i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, - i programmi nazionali di soccorso,
- i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
Nell'ambito generale di tale programmazione/pianificazione il Dipartimento ha anche provveduto, in attuazione dell'art. 11, dei DPR 175188 a stabilire le:
- linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna (provvisoria o definitiva),
- linee guida per l'informazione alla popolazione.
Competenze dei Prefetto
Il Prefetto è incaricato di adempiere alla predisposizione della pianificazione di emergenza esterna all'impianto al fine di mitigare gli effetti dannosi derivanti da eventuali incidenti.
Dopo aver approvato i piani di emergenza esterni agli impianti, il Prefetto, dovrà assicurare che la popolazione interessata sia adeguatamente informata in ordine:
- ai rischi conseguenti l'esercizio di un'attività industriale,
- alle misure di sicurezza messe in atto per prevenire gli incidenti rilevanti,
- agli interventi dì emergenza predisposti esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante,
- alle norme da seguire in caso di incidente.
Competenze dei Sindaco
I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal decreto stesso devono informare la popolazione relativamente alle misure di sicurezza ed alle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante. Tali informazioni devono:
- essere predisposte sulla base delle linee di indirizzo per l'informazione della popolazione stabilite dal Dipartimento della protezione civile,
- essere ripubblicate ad interventi regolari,
- essere aggiornate laddove intervengano le conclusioni delle istruttorie sui rapporti di sicurezza di cui all'art. 18 dello stesso decreto.
I diversi livelli dell'informazione
L’attività d'informazione può essere strutturata in diversi livelli così suddivisi:
I distinti momenti dell'informazione
Il problema dell'informazione si pone sostanzialmente in tre momenti, consequenziali e correlati tra loro:
I contenuti essenziali dell'informazione
E' necessario definire i contenuti essenziali dell'informazione che, in linea di massima, potranno essere così individuati:
RISCHIO NUCLEARE - EMERGENZA NUCLEARE
Rischi negli impianti nucleari
Gli impianti nucleari di concezione occidentale sono dotati di sistemi di contenimento e di sicurezza molto sofisticati sia per evitare qualsiasi incidente che per mitigarne gli effetti in caso si dovessero manifestare.
Se, nonostante tutto, dovesse avvenire un grave incidente, per perdita del controllo o scarso raffreddamento, potrebbe verificarsi un rilascio di materiale radioattivo.
Se un incidente ad un reattore nucleare causa danni al nucleo dello stesso, il danno iniziate ai materiali di rivestimento dei combustibile nucleare può comportare una rapida liberazione di gas di prodotti di fissione nel liquido di raffreddamento. Se il combustibile nucleare risulta considerevolmente danneggiato o se si riscalda oltre il punto di fusione, si verificherà un'ulteriore liberazione di materiale radioattivo. In caso di danni limitati al nucleo, il materiale radioattivo sarà trattenuto nel circuito di raffreddamento. In caso di gravi danni e di falla nel sistema di confinamento, una grande parte dei materiali radioattivi potrà essere liberata nell'ambiente circostante.
La nube radioattiva è formata da parti dell’impianto e dai prodotti di fissione del reattore (iodio, cesio, stronzio, plutonio, bario, zirconio, uranio, tellurio, americio).
La radioattività diffondendosi nell’ambiente e successivamente depositandosi al suolo, può percorrere diverse vie per giungere all’uomo, per esempio:
aria - inalazione - uomo
aria - irraggiamento da nube - uomo
aria - terreno - verdura - uomo
aria - terreno - verdura -animali - latte.- uomo
aria - terreno - verdura -animali - carne- uomo
aria - terreno - verdura -animali -uova - uomo
aria - acqua - uomo
aria - acqua - pesci - uomo
aria - contaminazione superficiale - irraggiamento - uomo
La liberazione di materiali radioattivi da un reattore produrrà un rischio da radiazioni che comprenderà probabilmente uno o tutti i fenomeni seguenti:
NORMATIVA per l’Emergenza nucleare
D.L.gs.230/95Art. 115
Emergenza nucleare.
1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo è riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, nonché da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 96 e che avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive; ovvero
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.
EMERGENZA NUCLEARE ( All.IV, punto 20 del DLgs.230/95)
Le disposizioni di cui agli articoli 101, comma 3, e 115 del D.Lgs. 230/95 si applicano alle situazioni suscettibili di comportare per il gruppo critico della popolazione, nell’arco di un anno, un equivalente di dose efficace o un equivalente di dose per irradiazione globale totale individuali superiori a 5 mSv.
Art. 116
Piano di emergenza esterna.
1. Per assicurare la protezione ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna
2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumità…
Art. 117
Presupposti del piano di emergenza esterna.
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
a) L'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto, in caso di incidente, e delle modalità del loro impiego…
Art. 118
Predisposizioni del piano di emergenza esterna.
1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'articolo 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia…
Art. 121
Piano nazionale di emergenza.
Art. 122
Attuazione del piano di emergenza nazionale esterna.
1. Il piano di emergenza esterna e le misure protettive di cui all'articolo 121 vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di attuazione...
IL PIANO DI EMERGENZA NUCLEARE
Principale scopo del piano è l’individuazione e la catalogazione delle risorse tecniche necessarie e disponibili (ivi inclusi privati ed organizzazioni volontarie), l’elenco dei responsabili, la definizione delle vie e modalità di comunicazione dell’allarme e delle informazioni o delle direttive, la definizione della catena decisionale per quanto riguarda le azioni di intervento.
Nel piano di emergenza andrebbero, quindi, previste e coordinate le seguenti funzioni:
Il piano è normalmente costituito da una parte generale e da un insieme i piani particolareggiati.
Il primo contiene la descrizione delle caratteristiche dell’impianto, dell’ubicazione e delle ipotesi di incidenti credibili con le loro conseguenze sanitarie.
Nella parte generale del piano di emergenza sono previste una serie di azioni protettive per le popolazioni ed i beni in caso di incidente; a tal fine il territorio circostante l’impianto viene diviso in otto settori circolari di 45° ciascuno, che vengono numerati a partire dal Nord geografico ed in senso orario, in modo da poter essere individuati inequivocabilmente.
I piani particolareggiati entrano nel merito operativo dei vari Enti interessati alle attuazioni previste nel piano generale.
Le azioni protettive atte a limitare le predette esposizioni sono, in genere, le seguenti:
Esaminiamone alcune in particolare.
1, Restare chiusi in casa o all'interno degli immobili in cui ci si trova
L'obiettivo di questa contromisura è di evitare l'esposizione al pennacchio radioattivo.
Si dovranno pertanto invitare i cittadini a entrare in casa prima che la nube radioattiva li raggiunga. Essi dovranno poi chiudere le finestre e le porte, mantenersi a distanza dalle finestre e bloccare i sistemi di ventilazione, in modo da evitare di inalare le particelle in sospensione nella nube radioattiva. Dopo il passaggio della nube le particelle in sospensione si depositano e sarà quindi necessario ventilare adeguatamente gli immobili aprendo porte e finestre e mettendo in funzione gli impianti di ventilazione.
2. Distribuzione di pastiglie di iodio stabilizzato
Lo iodio radioattivo liberato nell'atmosfera dopo un incidente ad un reattore nucleare può essere inalato e passare nel sangue per accumularsi poi nella tiroide dove espone tale organo a dosi elevate. Le pastiglie di iodio stabilizzato, di solito sotto forma di iodato di potassio possono essere somministrate per fornire un eccesso di iodio alla tiroide e prevenire un ulteriore assorbimento di materiale radioattivo da questo organo. Le pastiglie sono molto efficaci se prese prima dell'esposizione allo iodio radioattivo. Se sono prese fino a sei ore dall'inizio dell'esposizione, la dose si riduce fino ai 50%.
3. Evacuazione temporanea e divieto di ingresso nelle zone contaminate
Vi sono piani di evacuazione per le zone in cui si prevede possano verificarsi situazioni di emergenza e riguardano periodi di durata inferiore ad una settimana. La decisione di procedere all'evacuazione e di vietare l'ingresso delle persone in una determinata zona è presa in base al fatto che la dose probabile da evitarsi o da prevenire superi il livello di riferimento per porre in atto un intervento.
4. Trasferimento per un lungo periodo
La decisione di raccomandare un trasloco si basa sulla valutazione che la contaminazione radioattiva persisterà per un lungo periodo di tempo.
5. Divieto di consumo di cibi e bevande contaminati
La decisione di vietare il consumo di determinati generi alimentari si basa sull’attività nei cibi e nelle bevande, tenendo conto della dose annua ricevuta in base al consumo di tali generi. Il divieto comprende il latte e l'acqua potabile.
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